(ex Art.5 c.2 D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Accesso Civico Generalizzato

Che cos’è

Con il D. Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii. l’accesso civico può esercitarsi anche per richiedere e ottenere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le Linee Guida dell’ANAC con la deliberazione n. 1309/2016 rinominano tale diritto come “accesso generalizzato”.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata:
– all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
– all’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Come presentare l’istanza

L’istanza può essere presentata:

  • telematicamente alla casella istituzionale di posta elettronica certificata ast.pesarourbino901@emarche.it, secondo le modalità prescritte dall’art. 65 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii;
  • via posta ordinaria a Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, Piazzale Cinelli n. 4 – 61121 Pesaro (PU);
  • di persona all’unità organizzativa competente o all’ufficio Protocollo Generale con sede in Piazzale Cinelli n. 4 – Pesaro (Piano terra).

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione fotostatica, nella misura di Euro 0,25 a pagina (facciata) per riproduzioni formato A4, di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni formato A3, di Euro 5 per riproduzione su supporto CD/DVD, oltre ai diritti di ricerca e visura nella misura di Euro 5.

Nei casi di spedizione di documenti digitali a mezzo PEC, è previsto unicamente il pagamento dei diritti di ricerca e visura. E’ prevista anche la possibilità di spedizione postale dei documenti. In tal caso la spedizione avviene con raccomandata postale A.R. alla tariffa forfettaria quantificata nella misura di Euro 5 e, pertanto, il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. Ai fini del rilascio di copie autentiche, il richiedente è tenuto ad assolvere l’imposta di bollo allegando le relative marche alla richiesta, calcolate in base a quanto previsto dal DPR 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii.. (Art. 9 del Regolamento in materia di accesso a documenti, dati e informazioni).

Il procedimento di accesso civico “generalizzato” si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Per maggiori dettagli si rimanda al “Regolamento in materia di accesso a documenti, dati e informazioni”.

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Modulo per richiesta di accesso civico “generalizzato”

D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

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Modulo per richiesta di riesame – accesso civico “generalizzato”

D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii

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